Certificati
 

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Servizio diocesano rilascio certificati storici

Via Lorenzo Da Ponte, 116 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. 0438/948216 (mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00)
mail: certificati CHIOCCIOLA diocesivittorioveneto PUNTO it

L'ufficio non è aperto al pubblico, è raggiungibile solo telefonicamente (negli orari sopra indicati) e riceve le richieste tramite posta elettronica (si vedano le "Indicazioni" qui sotto per i dettagli).


Il Servizio diocesano rilascio certificati storici si occupa di raccogliere, gestire ed evadere tutte le domande presentate da cittadini stranieri, discendenti di italiani per vincolo di sangue, che chiedono il rilascio di certificati anagrafici ecclesiastici di nascita, battesimo e matrimonio, al fine di ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis.

L'ufficio non effettua ricostruzioni di alberi genealogici.


Incaricato
rag. Joseph Masut
Collaboratori
dott.ssa Fabiana Modanese
dott. Kristian Gandin



Indicazioni per la domanda e il rilascio di certificati storici
anteriori al 1° settembre 1871  

Premessa: l’Ufficio diocesano è competente per il rilascio di certificati di nascita e matrimoni avvenuti prima del (settembre) 1871. Infatti dal 1° settembre 1871 sono entrate in vigore le Anagrafi Comunali pertanto, per ottenere certificati di nascita e matrimonio successivi a tale data, validi legalmente, è necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune di riferimento.

La domanda va presentata tramite mail unicamente all’indirizzo certificati CHIOCCIOLA diocesivittorioveneto PUNTO it utilizzando, per motivi organizzativi, una mail ordinaria e non certificata. È consigliabile scrivere nell’oggetto della mail nome cognome e luogo di nascita dell’antenato. A conferma dell’avvenuta ricezione riceverà una mail automatica che informerà sui tempi di attesa.

Le richieste vengono lavorate seguendo l’ordine di arrivo.


Insieme alla mail di domanda va compilato e presentato il “modulo di richiesta certificato con delega” presente nella sezione modulistica e disponibile al download, allegando copia di un documento di identità in corso di validità del diretto discendente e, ove necessario, della persona delegata. La firma deve essere di tipo autografo (a mano) e uguale a quella presente nel documento d’identità. Si precisa che attualmente non è prevista la firma digitale.

Nel “Modulo di richiesta certificato con delega” sono richieste alcune informazioni sull’antenato essenziali per la verifica nei registri storici:

  • nome e cognome
  • anno e luogo* di nascita o matrimonio,
  • nome e cognome dei genitori
  • eventualmente nome e cognome della sposa

* Si precisa che come luogo deve essere segnalato una Parrocchia specifica di questa Diocesi o al limite il comune di appartenenza della stessa.

È importante che tali informazioni vengano riportate con la massima accuratezza ed attenzione.

Si consiglia di allegare anche eventuali certificati già rilasciati in precedenza.

Nel momento in cui verrà letta ed analizzata la domanda, potranno essere chiesti ulteriori approfondimenti e l’invio di documentazione a supporto.


Rilascio della Dichiarazione per assenza dei registri di nascita, battesimo e matrimonio

A causa degli eventi bellici della I Guerra mondiale (1914-1918) e di altri eventi eccezionali (alluvioni, incendi, ect…) alcuni registri ecclesiastici di nascita, battesimo e matrimonio sono andati distrutti e dispersi, perciò non è possibile rilasciare certificati.

In alternativa, su specifica richiesta, è previsto il rilascio di una Dichiarazione generica in cui si attesta quanto sopra.



Brevi informazioni sul rimborso spese
per ricerche, rilascio e spedizione dei certificati  

Premessa: il pagamento del rimborso spese dovrà essere eseguito solamente dopo specifica comunicazione (mail) da parte del Servizio diocesano rilascio certificati storici.

A partire dal 01 ottobre 2023, sulla base del tassario diocesano visibile alla seguente pagina web: www.diocesivittorioveneto.it/curia/amministrazione_tassario.asp, il rimborso spese previsto per il rilascio del singolo certificato e/o della singola dichiarazione è pari a:

  • euro 60 (a cui vanno aggiunte le spese di spedizione e segreteria che verranno indicate di volta in volta)

Per il rilascio di ulteriori certificati (o dichiarazioni) uguali chiesti contemporaneamente al primo è previsto un rimborso spese di euro 40.

A seconda dei casi e per il lavoro di ricerca nei libri storici della Parrocchia o delle Parrocchie presenti in un singolo comune italiano, potrà essere richiesto un contributo spese anticipato di euro 40.

Se la ricerca ha dato esito positivo, il contributo sarà successivamente detratto dal rimborso complessivo finale per il rilascio e la spedizione dei certificati/dichiarazioni.

Se la ricerca ha dato esito negativo, il contributo sarà trattenuto come attività di ricerca.

Il certificato verrà inviato unicamente per posta. Salvo casi eccezionali, non si effettua la consegna a mano e l’invio del solo file digitale (pdf).



Brevi nozioni storiche  

Le ricerche dei dati anagrafici di una persona devono essere fatte a partire da riferimenti geografici, di tempo e di relazione parentale (genitore, coniuge, figlio), procedendo a ritroso. I dati iniziali costituiscono la chiave di accesso per ricercare nei complessi delle fonti documentarie le informazioni utili a delineare i profili anagrafici.

Per il periodo antecedente al 1° settembre 1871 le funzioni di Ufficiale di stato civile erano espletate dai parroci, titolari delle scritturazioni e della conservazione dei registri dei battezzati, matrimoni, morti e stati d’anime in modo sistematico e ininterrotto dalla seconda metà del Cinquecento (a seguito delle disposizioni del Concilio di Trento).

Subito dopo l’Unità d’Italia, con il primo censimento nazionale (1861), la tenuta dello stato civile diventa un’esigenza: si rende necessario conoscere sesso, condizione sociale e livello di istruzione degli italiani per formare le liste elettorali, i consigli comunali, per assolvere all’obbligo della leva militare, per esigere le tasse; così un decreto del 1864 attribuisce ai Comuni il compito di registrare i movimenti demografici, senza tuttavia rivestire un carattere obbligatorio, per cui non tutti i Comuni vi ottemperano. Una seconda legge del 1871 rende invece l’anagrafe obbligatoria per tutti i Comuni, che da questa data in avanti sono preposti alla tenuta dei registri di nascite, di matrimonio, di pubblicazioni di matrimonio, di morte e talvolta di cittadinanza; costituiscono pertanto la fonte primaria per intraprendere ricerche anagrafiche e genealogiche.




Modulistica in download




 
 
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