"Cancellazione" Battesimo
 

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La Cancelleria Vescovile pubblica il testo rivolto ai parroci della Diocesi.


Separazione formale dalla Chiesa cattolica apostolica romana. Indicazioni



Pervengono ai parroci, generalmente a mezzo lettera o posta elettronica (anche certificata), richieste di fedeli che manifestano la volontà inequivocabile di non essere più considerati appartenente alla Chiesa cattolica apostolica romana e chiedono l’annotazione di ciò nel proprio atto di battesimo.

La Conferenza Episcopale Italiana, aggiornando precedenti disposizioni, ha recentemente dato indicazioni ai Vescovi sulla procedura da seguire in tali casi.

Premesso che non è possibile ottenere la cancellazione dell'atto di Battesimo, dal momento che attesta un fatto (il Battesimo) realmente accaduto, è invece obbligatorio, sia dal punto di vista della normativa canonica che di quella civile, procedere all'annotazione, a margine dell'atto di Battesimo, della volontà dell'interessato di non far più parte della Chiesa cattolica. Deve inoltre essere data notizia al richiedente dell'avvenuta annotazione. Tale annotazione poi impone il dovere di non contattare più la persona per comunicazioni di carattere ecclesiale.

La richiesta di cancellazione dal registro dei battezzati (o di non essere più considerati aderenti alla Chiesa cattolica) può configurare un atto formale di separazione dalla Chiesa cattolica, con rilevanti conseguenze quali: esclusione dall'incarico di padrino per il Battesimo e la confermazione (can. 874 $ 1, 893 $ 1); necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cann. 1071,  5°; 1124); privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184 $ 1,1°); esclusione dai sacramenti e dai sacramentali (cann. 1331 § 1,2°; 915); scomunica latae sententiae (can. 1364 $ 1). Per questo motivo è necessario seguire una procedura ben precisa, informando il fedele delle conseguenze a cui va incontro.

I parroci pertanto sono pregati di attenersi alle seguenti indicazioni:

  1. Una volta ricevuta la richiesta con allegata la copia del documento di identità (deve essere presente), il Parroco la trasmetterà alla Cancelleria della Curia vescovile, unitamente ad un estratto dell’atto di Battesimo. Qualora il Battesimo non risulti registrato nella Parrocchia, si trasmetta ugualmente la richiesta alla Cancelleria, che provvederà a chiedere all'interessato di fornire indicazioni per rintracciare la Parrocchia di Battesimo.
  2. Se la richiesta viene fatta a voce, ci si accerterà dell'identità del richiedente e lo si pregherà di mettere per iscritto la propria richiesta allegando copia del documento di identità, che poi, insieme all’ estratto dell’atto di Battesimo, verranno trasmessi alla Cancelleria come nel caso precedente.
  3. La Cancelleria, preso atto della volontà inequivocabile dell’emittente di non essere più considerato/a appartenente alla Chiesa cattolica apostolica romana e delle dichiarazioni manifestate nell’istanza di cui sopra (rinuncia a qualsiasi forma di ripensamento – incontro – approfondimento, consapevolezza delle conseguenze canoniche a seguito della scelta libera e cosciente, richiamo alle norme di legge sulla protezione dei dati personali), predisporrà il provvedimento a firma dell'Ordinario diocesano, indirizzato al Parroco, con le indicazioni circa l’annotazione da apporre a margine dell'atto di Battesimo.
  4. Il Parroco procederà all'annotazione secondo la formula indicata dall'Ordinario e darà riscontro alla Cancelleria vescovile, che provvederà a informare il richiedente.
  5. È importante tener presente che la richiesta di non far più parte della Chiesa cattolica è un atto protetto dal segreto d'ufficio e pertanto il Parroco non dovrà farne menzione con altre persone (tantomeno con i familiari del richiedente!). Al segreto d'ufficio sono tenuti anche eventuali collaboratori del Parroco.
  6. Con l'occasione si ricorda che questa annotazione, come pure eventuali variazioni dell'atto di Battesimo (cambio di cognome, rettifica dei dati di nascita, ecc.) devono essere autorizzate dall'Ordinario diocesano con apposito decreto.


Ulteriore documentazione è disponibile sul sito della C.E.I.:

Atto formale di separazione dalla Chiesa cattolica, 24/11/2006




 
 
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